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Attività di pubblico spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche

Si tratta di semplificazioni nei confronti dell’attività di cui sopra, introdotte con Art. 38-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo per favorire la ripresa post covid e successivamente annualmente prorogate fino al 31/12/2024, ampliandone anche l’applicazione ed i limiti inizialmente definiti (originariamente l’orario era tra le 8.00 e le 23.00 con un massimo di 1000 partecipanti, nel 2023 l’orario è stato ampliato fino alle 1.00, ed infine nel 2024 è stato ampliato a 2000 il numero di partecipanti).

Col comma 2 dell’art. 7, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201 (sotto riportato integralmente), si è dato di fatto seguito a queste semplificazioni.

Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

2. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, (compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità
artistiche e organizzative) destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Ulteriori chiarimenti
Pubblico: come specificato nella Circolare Ministeriale (modulario interno 314, del 7/5/24), in questa tipologia di spettacoli dal vivo si presuppone che il pubblico assista in maniera “passiva”; in particolare gli spettacoli di danza non devono essere impropriamente considerati facendovi rientrare attività tipiche della discoteca o dei locali da ballo, nei quali al contrario il pubblico è esso stesso soggetto attivo del ballo.

Durata dell’evento: la definizione della durata dell’evento in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, deve essere intesa sia come riferita ad un unico evento; sia nel caso di rassegne o festival svolti in più giorni, comunque articolati con orari compresi ogni giorno tra le 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

Eventi svolti in più giorni: si sottolinea che questi devono avere la specificità di rassegne e festival svolti con le stesse modalità artistiche e organizzative.

Ultima modifica: 5 Maggio 2025 alle 11:28

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