Si richiama l’attenzione in merito alle recenti disposizioni volte a contrastare e gestire l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, di cui ai provvedimenti del governo e della Protezione Civile
nazionale.
In applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione, pur garantendo il presidio, l’attività
degli uffici e la prestazione dei servizi ai cittadini, ha momentaneamente riorganizzato, fino alla
revoca dei provvedimenti emergenziali, l’assetto degli uffici, prevedendo una riduzione delle
presenze del personale. Ha ritenuto opportuno, coerentemente con le norme sopraevidenziate, di
sospendere ogni tipo di riunione e/o di commissione in presenza. Saranno fatte salve le riunioni
urgenti che potranno essere organizzate con modalità di collegamento telematico.
A tale riassetto si aggiunge quanto previsto dall’art. 103 comma 1, del Decreto Legge 17.03.2020, cn. 18:
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020 … ."
alla presentazione di altri titoli abilitativi (S.C.I.A., C.I.L.A.), alle Segnalazioni Certificate di
Agibilità, alle istanze di Certificato di Destinazione Urbanistica e tutto quanto inerente ai
profili urbanistico-edilizi, nonché alle istanze di Autorizzazione Paesaggistica, a quelle ai
sensi dell’art. 49 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e/o tutto quanto riconducibile all’attività di
questo Settore, è soggetto alle disposizioni del D.L. sopraevidenziato.
In ogni caso, in adempimento a quanto previsto nel suddetto Decreto Legge, verranno adottate
opportune misure organizzative idonee ad assicurare la conclusione dei procedimenti.
Si evidenzia, ancora, la proroga delle scadenze, di cui al comma 2, del suddetto art. 103 del D.L. 18/2020:
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro
validità fino al 15 giugno 2020."