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Cremazioni

La pratica della cremazione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune di decesso che deve assicurare il rispetto della volontà del defunto risultante da:

  • disposizione testamentaria, indifferentemente nella forma del testamento olografo o dell’atto notarile pubblico o segreto;
  • iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati;
  • dichiarazione resa, con atto scritto, dai familiari del de cuius.

Le ceneri derivanti dalla cremazione, previa autorizzazione del Comune ove è avvenuto il decesso e sempre nel rispetto della volontà del defunto, potranno – conformemente alla normativa ivi vigente – essere disperse in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private all’aperto, acquisito il consenso dei proprietari, e comunque non nei centri abitati, ovvero conservate all’interno di un’urna cineraria che potrà essere tumulata, interrata o affidata ai familiari.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

A chi deve essere presentata

Il soggetto competente all’emissione del provvedimento di autorizzazione alla cremazione è l’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso ovvero, nel caso di cremazione di resti mortali, del comune in cui gli stessi sono stati esumati o estumulati.

Come deve essere presentata

Per avviare la procedura occorre presentare all’ufficiale dello stato civile “Istanza di autorizzazione alla cremazione e eventuale affidamento/dispersione ceneri” IN BOLLO (modulo 3552 – Istanza di autorizzazione alla cremazione e eventuale affidamento / dispersione ceneri)

Documenti necessari:

  • documento di identità del firmatario;
  • marca da bollo del valore di euro 16,00 per il rilascio della relativa autorizzazione;
  • documentazione attestante la volontà alla cremazione del defunto:
    • disposizione testamentaria del defunto, salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
    • oppure: nel caso di iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati, dichiarazione scritta, datata e sottoscritta dal de cuius da cui risulti la volontà del medesimo di essere cremato, debitamente convalidata dal presidente dell’associazione;
    • oppure: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, modello allegato ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (modulo 3551 – Dichiarazione di volontà alla cremazione e successiva destinazione ceneri) attestante la volontà del defunto alla cremazione resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, sottoscritta avanti al funzionario addetto al ricevimento ovvero trasmessa unitamente a copia di un valido un documento di identità;
  • certificazione redatta dal medico curante o dal medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, contenente altresì il parere favorevole alla cremazione nel caso di morte improvvisa o sospetta
  • nulla osta alla cremazione dell’autorità giudiziaria nel caso di defunto straniero
  • nulla osta alla cremazione rilasciato dalle autorità nazionali del defunto, debitamente legalizzato dalla competente Prefettura, fatte salve eventuali esenzioni previste da Convenzioni o accordi internazionali.

I soggetti legittimati ad esprimere la volontà del defunto alla cremazione vanno identificati, secondo quanto disposto dall’art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, sulla base di un criterio esclusivo, nel senso che in via prioritaria è il coniuge, anche se in stato di separazione legale e fino a quando il matrimonio non risulti sciolto o ne siano cessati gli effetti civili attraverso una sentenza passata in giudicato ed annotata a margine dell’atto di matrimonio. In mancanza del coniuge subentrano i parenti in linea retta e collaterale individuati secondo gli artt. 74 e ss. del codice civile fino al sesto grado. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è necessaria la manifestazione di volontà della maggioranza assoluta dei parenti. Devono, invece, ritenersi esclusi gli affini.

I requisiti necessari ed essenziali sono i seguenti:

  • essere maggiorenne;
  • essere capace di intendere e di volere;
  • essere residente nel Comune.

Marca da bollo del valore di euro 16,00 per il rilascio della relativa autorizzazione.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 23 Novembre 2022 alle 12:21

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