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Dat – Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico) – Legge 219/2017

Che cosa è la Dat

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (cosiddetta legge sul testamento biologico o biotestamento) che regola il consenso informato, l’interruzione dei trattamenti, le disposizioni anticipate di trattamento Dat e la pianificazione condivisa delle cure.

Attraverso il consenso informato la Legge riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici proposti dai medici.

La Legge stabilisce anche il diritto di revocare il consenso dato e di interrompere i trattamenti. In tal caso il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze ed eventualmente ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, con il consenso del paziente.

La persona con una patologia cronica, invalidante, progressiva, con prognosi infausta può esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari con la pianificazione condivisa delle cure direttamente con il medico o l’équipe sanitaria, dopo aver acquisito adeguata informazione. I medici dovranno attenersi alle volontà espresse, inserite nella cartella clinica insieme alla nomina eventuale di un fiduciario, quando la persona non potrà più esprimere il proprio consenso trovandosi in una condizione di incapacità.

Informazioni

Attraverso le Dat ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere (disponente), in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni sulle conseguenze mediche delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

La decisione di redigere le Dat è assolutamente libera e volontaria.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat tranne nei casi in cui il disponente abbia chiesto trattamenti sanitari contrari alle norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Le Dat possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento della vita; restano valide le Dat che riportano la data di redazione più recente.

Al momento della redazione o con comunicazione successiva è possibile indicare nelle Dat un fiduciario, persona di fiducia che farà le veci del disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nel momento in cui il disponente stesso sia divenuto incapace di autodeterminarsi.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Può essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari.
Può accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo.

Il fiduciario, al quale viene rilasciata dall’interessato una copia delle Dat, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che comunica direttamente al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le Dat non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Può disattenderle parzialmente o totalmente, in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sussistono terapie,  imprevedibili all’atto di sottoscrizione delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.

Può essere altresì previsto un fiduciario supplente. Non sarà possibile trasmettere il nominativo alla Banca dati Nazionale e pertanto non vi potrà accedere, ma i riferimenti, se indicati nella Dat, saranno visibili al medico nella scansione della Dat registrata.

La legge sulle Dat è retroattiva, si applica anche alle Dat iscritte nel Registro presso un Comune o depositate presso un notaio prima dell’entrata in vigore della legge stessa. La registrazione aveva lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza. Le persone iscritte a detto registro possono rendere valide le proprie volontà presentandole anche in Comune, secondo quanto disposto dalla Legge n. 219/2017.

A partire dall’1 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha istituito la Banca dati delle Dat (salute.gov.it) con la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
  • assicurare la piena accessibilità delle Dat da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, da parte del disponente e da parte del fiduciario da lui nominato;
  • registrare copia della nomina dell’eventuale fiduciario e della sua accettazione o rinuncia ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

·       La banca dati può essere alimentata da:

  • ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
  • notai e capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;
  • responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Il cambio di residenza non comporta la decadenza della Dat depositata che rimarrà registrata e disponibile per essere consultata da parte del medico che abbia in cura il disponente che si trovi in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, a meno che il disponente non intenda modificare la disposizione.

  1. Scaricare il modulo “Deposito Dat: Comunicazione Dati e consenso” (in formato wordopenpdf) che dovrè essere sottoscritto in qualità di disponente e dal fiduciario, se nominato;
  2. Scrivere la propria Dat sottoscritta in qualità di disponente e dal fiduciario, se nominato – si veda la sezione Come scrivere la Dat;
  3. Sarà necessaria la fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità e la fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del fiduciario, se nominato, in corso di validità.

Possono presentare le Dat, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Cuneo.

Visto il carattere personalissimo delle disposizioni:

  1. Non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili che possono eventualmente essere reperiti in Internet. L’interessato può esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.), avendo cura di apporre in calce la propria firma autografa, luogo e data.
  2. Per le ulteriori informazioni e modalità di compilazione l’interessato può rivolgersi anche alle diverse associazioni presenti sul territorio nazionale.
    Se ne elencano alcune a titolo esemplificativo:

  3. Il personale del Comune non partecipa alla redazione delle Dat , non presta assistenza, né è tenuto a dare informazioni circa la redazione della stessa, né è a conoscenza di quanto dichiarato nelle Dat , dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente, e a riceverla in deposito.

Al solo fine di visualizzare velocemente i dati da imputare nella banca dati nazionale ed acquisire il consenso al trattamento dei dati, si chiede la compilazione del modulo “Deposito Dat: Comunicazione Dati e consenso”, scaricabile al fondo della presente pagina e ritirabile presso L’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), contenente altresì l’informativa sul trattamento dei dati.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Le specifiche tecniche sono riportate nelle FAQ – Disposizioni anticipate di trattamento (salute.gov.it)

Le Dat devono contenere i seguenti dati necessari:

  • dati anagrafici del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, estremi di un documento d’identità in corso di validità, codice fiscale, indirizzo email);
  • indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio, in caso perdita di coscienza dovuta a malattia invalidante e irreversibile, ecc.);
  • consenso o rifiuto di specifici trattamenti medici (può essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia);
  • dati anagrafici e sottoscrizione del fiduciario se nominato (cognome, nome, data e luogo di nascita, estremi di un documento d’identità in corso di validità, codice fiscale, indirizzo email, recapito telefonico);
  • data e firma del disponente.

Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente all’ufficiale di stato civile, assieme al proprio documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.

Non è necessario che il fiduciario sia presente personalmente al momento della consegna delle Dat da lui già sottoscritte per accettazione. Sarà solo necessario presentare una copia del suo documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità.

La Banca dati nazionale accetta l’inserimento di un solo fiduciario, ma nelle Disposizioni ne possono essere indicati due come previsto dal Ministero della Sanità.

Ufficio Stato civile: Via Roma n. 28 – I piano

Contatti: Tel. 0171444231 – Email: statocivile@comune.cuneo.it

L’ufficio riceve solo su appuntamento prenotabile al seguente link: Dat – Disposizione anticipata di trattamento

Solo in caso di effettiva urgenza, all’atto della prenotazione dell’appuntamento è possibile segnalare nel campo “Motivo della richiesta” tale necessità in modo tale da consentire all’Ufficio dello Stato Civile di venire incontro all’esigenza manifestata programmando con il cittadino un appuntamento estemporaneo urgente.

L’ufficiale di stato civile provvederà a:

  • verificare l’identità del disponente e la sua residenza;
  • inserire la disposizione di trattamento nel Registro Comunale delle Dat;
  • rilasciare al disponente l’attestazione dell’avvenuto deposito;
  • inserire i dati richiesti nell’apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero della Salute entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di deposito;
  • allegare la scansione delle Dat solo su consenso del disponente o, in caso contrario, ad indicare il Comune in cui esse sono reperibili;
  • inviare tutta la documentazione tramite PEC all’indirizzo predisposto dal Ministero della Salute
  • confermare al disponente l’avvenuto caricamento fornendo via mail il link al Portale di accesso alla Banca Dati Nazionale delle Dat per la consultazione delle Dat

Possono consultare le Dat  registrate nella Banca Dati Nazionale al link https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/ , attraverso autenticazione con CIE – Carta d’identità elettronica o SPID o CNS – Carta Nazionale dei Servizi, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato.

In più vi può accedere anche il medico che ha in cura il disponente (in situazione di incapacità di autodeterminarsi) ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sullo stesso.

Il servizio è totalmente gratuito. Le Dat sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
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