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Ricerche Storiche e Relativi Certificati

Lo Stato Civile Italiano è entrato in funzione in Piemonte a decorrere dall’anno 1866;
Prima di tale anno l’attività di registrazione degli eventi di nascita, matrimonio e decesso era svolta dall’Autorità Ecclesiastica.
Qualora l’evento risulti antecedente al 1866 la richiesta dovrà pertanto essere rivolta alla Curia Vescovile da cui la chiesa dipendeva, ai fini della ricerca nel registro parrocchiale di competenza.

La Regione Piemonte è composta da 8 Province e la Provincia di Cuneo comprende ben 247 Comuni.
Affinché sia possibile procedere alla ricerca negli archivi storici di Stato Civile del Comune di Cuneo è di fondamentale importanza che l’interessato accerti preventivamente che il comune di Cuneo sia il luogo in cui si è verificato l’evento

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

  • L’art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati; ed é principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse;
  • gli artt. 106 e 107 del d.p.r. n. 396/2000 prevedono inoltre che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. Gli interessati potranno altresì richiedere che l’ufficiale di stato civile svolga sugli atti e sui registri conservati nel comune le verifiche e le ricerche occorrenti ai propri fini;
  • i soggetti legittimati alla richiesta di estratti per copia integrale sono unicamente i soggetti a cui l’atto si riferisce oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
  • l’art. 3 del d.p.r. 432/1957 consente il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione” su richiesta:
    • dell’interessato ricadente in tale fattispecie, se maggiorenne;
    • del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne;
    • di terza persona formalmente delegata dall’interessato di cui sopra.

Come deve essere presentata

Ciascuna ricerca storica, riferita quindi ad un singolo antenato, finalizzata all’ottenimento di certificati relativi allo stesso, ferma restando la normativa vigente sovra richiamata, può essere richiesta compilando online il modulo ai link:

QUALSIASI RICHIESTA PRESENTATA IN MODO DIFFORME RISPETTO ALLA COMPILAZIONE ON LINE DEL MODULO AL SUDDETTO LINK NON VERRA’ PRESA IN CARICO E NON VERRA’ DATO RISCONTRO.

Oneri, diritti, pagamenti

È stato istituito il contributo amministrativo previsto dall’art. 1, commi 636 e segg., dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo. Con deliberazione n. 52 del 13/02/2025 la Giunta comunale ha stabilito i seguenti importi:

Tipologia Importo del contributo
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto >1866 <31.12.1924 e della data di nascita >1866 <31.12.1924 e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce – per ciascun atto (rif. Art. 1, comma 637 primo periodo della Legge n.207/2024)

Richiesta di Ricerca Storica (dal 01.01.1866 al 31.12.1924) – COMPLETA

€ 250,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce – per ciascun atto (rif. Art. 1, comma 637 secondo periodo della Legge n.207/2024)

Richiesta di Ricerca Storica (dal 01.01.1866 al 31.12.1924) – INCOMPLETA

€ 300,00
  • il pagamento del contributo a seconda della tipologia di richiesta è condizione di procedibilità delle rispettive domande a far data dal 20/02/2025;
    • DEVE ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO al termine della compilazione del modulo
  • il contributo sulla domanda di certificazione di cui all’art. 1, comma 637 della Legge n. 207/2024:
    • non è un diritto sul certificato o estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all’atto della presentazione della stessa;
    • si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
    • non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Scrivere a statocivile@comune.cuneo.it riportando nell’oggetto il codice univoco: «RICERCA_STORICAXXXX»

Ultima modifica: 11 Marzo 2025 alle 09:30

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