Chi può presentare l’istanza
Per il certificato o l’estratto per riassunto di atto di nascita può presentare l’istanza:
- il diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido
- un’altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune, previa esibizione di documento di riconoscimento valido e compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio
nota bene: l’estratto di nascita con indicazione delle generalità dei genitori e quello redatto su modello plurilingue viene rilasciato esclusivamente al diretto interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio (Legge1064/1955 e D.P.R. 432/1957 artt.3 e 5). Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore. Può essere rilasciato a soggetto maggiorenne diverso da quelli sopra indicati quando munito di delega corredata da documento di riconoscimento valido del delegante e del delegato.
Per l’estratto per copia integrale dell’atto di nascita può presentare l’istanza:
- solo il diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido
- per il rilascio a terze persone occorre produrre delega da parte dell’interessato corredata da un documento di riconoscimento valido del delegante e del delegato
- un’altra persona su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari il cui rilascio non sia espressamente vietato dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000).
nota bene: se il certificato o estratto deve essere prodotto ad una Pubblica Amministrazione deve essere sostituito da un’autocertificazione. Se il documento è da produrre in uno Stato estero per il quale sia prescritta la legalizzazione, dopo il rilascio l’interessato deve rivolgersi all’Ufficio Legalizzazioni della Prefettura di Cuneo.
A chi deve essere presentata
L’istanza per il certificato o l’estratto di nascita deve essere presentata:
- nel Comune di nascita
- nel Comune di residenza al momento della nascita
nota bene: per i nati dopo l’entrata in vigore della legge 15.05.1997 n.127 (Bassanini) il certificato è rilasciato:
- dal Comune dove è stata denunciata la nascita
- oppure dal Comune di trascrizione della denuncia resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita ossia nel Comune di residenza al momento della nascita
nota bene: in alternativa, a seconda dell’uso, è possibile ottenere il «certificato anagrafico di nascita» presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di attuale residenza oppure attraverso il servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno accedendo con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica e CNS-Carta nazionale dei servizi).
Per le ricerche private di carattere storico è necessario compilare l’apposito modulo. Qualsiasi richiesta presentata in modo difforme rispetto alla compilazione on line del modulo al suddetto link non verrà presa in carico e non verrà dato riscontro.
Non si effettuano ricerche genealogiche, per maggiori informazioni consultare la pagina di approfondimento