Lo Stato Civile Italiano è entrato in funzione in Piemonte a decorrere dall’anno 1866;
Prima di tale anno l’attività di registrazione degli eventi di nascita, matrimonio e decesso era svolta dall’Autorità Ecclesiastica.
Qualora l’evento risulti antecedente al 1866 la richiesta dovrà pertanto essere rivolta alla Curia Vescovile da cui la chiesa dipendeva, ai fini della ricerca nel registro parrocchiale di competenza.
La Regione Piemonte è composta da 8 Province e la Provincia di Cuneo comprende ben 247 Comuni.
Affinché sia possibile procedere alla ricerca negli archivi storici di Stato Civile del Comune di Cuneo è di fondamentale importanza che l’interessato accerti preventivamente che il comune di Cuneo sia il luogo in cui si è verificato l’evento
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
- L’art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati; ed é principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse;
- gli artt. 106 e 107 del d.p.r. n. 396/2000 prevedono inoltre che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. Gli interessati potranno altresì richiedere che l’ufficiale di stato civile svolga sugli atti e sui registri conservati nel comune le verifiche e le ricerche occorrenti ai propri fini;
- i soggetti legittimati alla richiesta di estratti per copia integrale sono unicamente i soggetti a cui l’atto si riferisce oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
- l’art. 3 del d.p.r. 432/1957 consente il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione” su richiesta:
- dell’interessato ricadente in tale fattispecie, se maggiorenne;
- del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne;
- di terza persona formalmente delegata dall’interessato di cui sopra.
Come deve essere presentata
Ciascuna ricerca storica, riferita quindi ad un singolo antenato, finalizzata all’ottenimento di certificati relativi allo stesso, ferma restando la normativa vigente sovra richiamata, può essere richiesta compilando online il modulo al link: https://bit.ly/RicercaStorica
QUALSIASI RICHIESTA PRESENTATA IN MODO DIFFORME RISPETTO ALLA COMPILAZIONE ON LINE DEL MODULO AL SUDDETTO LINK NON VERRA’ PRESA IN CARICO E NON VERRA’ DATO RISCONTRO.
Oneri, diritti, pagamenti
Non sono previsti costi.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.